Transizione 5.0: la guida definitiva per ottenere gli incentivi post decreti attuativi. Spiega Maria Cristina Breida di EY

di Laura Magna ♦︎ Dopo tanta attesa i decreti ci sono i decreti attuativi per il piano da oltre 6 miliardi per l’interconnessione dei macchinari, il risparmio energetico e la formazione delle competenze. Una grande opportunità per l’industria, ma non mancano rischi. A partire dai tantissimi documenti che bisogna presentare. Le tre fasce di credito di imposta. Il regime di maggior favore per le Pmi. Le scadenze da rispettare

Transizione 5.0 sarà il tema caldo dell’autunno per l’industria italiana. E ora che c’è da qualche giorno è stata pubblicata la circolare operativa si parte. Resta da capire – e cerchiamo di spiegarlo qui – cosa le aziende dovranno fare, passo dopo passo, per accedere al credito di imposta. Nei 24 articoli più allegati del decreto vengono chiariti molti dei punti chiave dell’impianto normativo che stanzia oltre 6 miliardi di incentivi per l’interconnessione dei macchinari, il risparmio energetico e la formazione delle competenze. Ne forniamo in questo articolo una lettura tecnica, con il contributo di Maria Cristina Breida, partner ed environment, climate change & sustainability leader di EY Studio Legale Tributario.

Transizione 5.0 si innesta nell’ambizioso piano industriale europeo 5.0 e ha il grande vantaggio di agire in continuità rispetto a Industry 4.0. Il decreto attuativo e le successive circolari, confermano infatti che gli incentivi valgono per le stesse macchine per la digitalizzazione degli allegati A e B di quel decreto. Purché consentano di conseguire un risparmio energetico precisamente quantificato. Viene confermato che il credito di imposta si articoli in tre fasce progressivamente crescenti al decrescere del valore del progetto (con il livello superiore per la categoria di investimenti sotto i 2,5 milioni di euro). Sono inoltre previste ulteriori premialità per le Pmi. Il credito si può fruire in un’unica soluzione entro la fine del 2025.







Nel decreto attuativo sono state mitigate le esclusioni nella logica di non arrecare danni significativi all’ambiente contenuta nel regolamento sulla tassonomia europea (per esempio, le attività nel sistema Ets – il sistema di scambio delle emissioni di CO2 dell’Ue – possono essere incentivate se non incidono direttamente sui consumi energetici delle attività monitorate per le emissioni di CO2; così come inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico: ricompresi se i progetti non determinano un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti o un’estensione della durata di vita dell’impianto).

Nel complesso, dalla nostra analisi emerge una grande opportunità per l’industria, a patto di aver anche consapevolezza dei rischi connessi. Che riguardano soprattutto la babilonia dei documenti richiesti, compresa una perizia asseverata sugli obiettivi di risparmio energetico, che dovrà essere seguita da un’altra perizia asseverata finale, che testimoni l’avvenuta interconnessione dei beni strumentali acquistati.

Transizione 5.0: la scelta vincente di agire in continuità rispetto a Industria 4.0 (gli incentivi riguardano le medesime macchine, purché contribuiscano a conseguire il risparmio energetico previsto)

Maria Cristina Breida, partner ed environment, climate change & sustainability leader di EY Studio Legale Tributario.

Con Breida abbiamo analizzato al microscopio il decreto attuativo del 24 luglio 2024, il decreto direttoriale del 6 agosto 2024 e la circolare operativa del 16 agosto 2024 al fine di dare alle imprese indicazioni chiare sui passi da compiere per accedere al nuovo incentivo. Sono ad oggi disponibili i modelli da utilizzare per trasmettere i documenti richiesti alla piattaforma informatica Transizione 5.0, accessibile tramite Spid, nel sito del Gse (Gestore servizi energetici).

«L’esame della circolare operativa del Ministero del 16 agosto 2024 consente di avere contezza del perimetro definitivo della misura», dice a Industria Italiana Maria Cristina Breida, «da un’analisi del quadro normativo relativo al piano, si possono tratteggiare le sue linee fondamentali: il legislatore ha inteso procedere in complementarietà con il Piano Transizione 4.0, in quanto si incentivano – con il meccanismo del credito di imposta – i beni materiali e immateriali già ricompresi nel piano Industria 4.0, a condizione che si consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%».

La continuità è sempre positiva per gli imprenditori, perché riescono a collocare facilmente le nuove misure e hanno minori resistenze di fronte alla novità.

Transizione 5.0: il primo passo di una strategia complessiva in ambito sostenibilità. Che si innesta nell’ambizioso piano industriale europeo 5.0

In generale, secondo Breida, è positiva «la scelta operata nella direzione di perfezionare l’impianto di Industria 4.0. Il decreto Transizione 5.0 si innesta sull’assetto precedente, con l’elemento di novità di legare la fruizione del beneficio al conseguimento di un risparmio energetico. Il focus è posto su innovazione energetica e digitale». E in questo senso è «una misura che avrà indubbiamente un impatto rilevante sulla competitività delle imprese e rappresenterà uno stimolo per gli investimenti, anche tenuto conto del fatto che la misura si applica a tutti i settori produttivi”, continua l’esperta.

Ma non basta. «Il piano Industriale Europeo 5.0 è ambizioso, vuole conciliare l’aspetto dell’innovazione con la componente sociale e ambientale. Il decreto Transizione 5.0 si inserisce in questo contesto, concentrandosi sui temi dell’efficientamento e delle rinnovabili».

È probabilmente per l’Italia la prima di una serie di misure successive che sono necessarie per abilitare una transizione green a ogni effetto nel nostro Paese. Transizione che dovrebbe avere ricadute sull’efficienza produttiva e dunque sulla produttività e la competitività della nostra industria.

Transizione 5.0: radiografia del modello di incentivazione. La scansione del credito d’imposta

Transizione 5.0 si pone come obiettivo la promozione della transizione dei processi produttivi verso modelli più efficienti, offrendo alle aziende un credito di imposta legato al risparmio energetico nei processi, che si attua con investimenti in beni e soluzioni innovative, gli stessi presenti negli allegati A e B del 4.0; con soluzioni di autoproduzione da fonti rinnovabili e formazione del personale per acquisire o consolidare le competenze utili per attuare la transizione.

«Il modello è chiaro: si parla di un credito d’imposta – aggiunge Breida – proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici delle strutture o processi produttivi. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (Dnsh) contenuto nel regolamento sulla tassonomia europea, sono previste alcune esclusioni, relative ad investimenti destinati: ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili; ad attività ricadenti nel sistema Ets (il sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell’Ue, ndr) con emissioni superiori ai parametri di riferimento; o, ancora, alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; o, infine, ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata quantità di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi. Le interlocuzioni tra il Governo e la Commissione europea hanno condotto ad una attenuazione del principio Dnsh che ha portato a circoscrivere il campo di applicazione delle esclusioni dall’agevolazione. Ad esempio, sono consentiti investimenti in progetti relativi ad attività nell’ambito del sistema Ets che non incidano direttamente sui consumi energetici delle attività monitorate per le emissioni di CO2, o investimenti relativi a discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico laddove i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti o un’estensione della durata di vita dell’impianto”.

Le tre fasce di credito di imposta (che favorisce gli investimenti di minore entità) e il regime di maggior favore per le Pmi

Il credito di imposta si articola su tre fasce: «Per investimenti fino a 2,5 milioni, in base al risparmio energetico conseguito, si va dal 35% al 45% di credito; per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, sempre in base al risparmio energetico conseguito, il credito è riconosciuto in una percentuale che varia dal 15% al 25%; per la quota di investimenti oltre i 10 e fino ai 50 milioni di euro, dal 5% al 15%, a seconda della riduzione dei consumi energetici», dice Breida.

Il Piano Transizione 5.0, in complementarietà con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia
strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese. Per il biennio 24-25 sono stati stanziati 12,7 mld complessivi. (Fonte Mimit)

Più in dettaglio:

  1. Gli investimenti fino a 2,5 milioni sono incentivati al 35% se consentono un risparmio dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% ovvero una riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi interessati dall’investimento non inferiore al 5%; del 40% se il risparmio è almeno del 6% in relazione alla struttura o del 10% se riferito al processo; del 45% se si risparmia almeno il 10 o il 15% a seconda che si consideri la struttura produttiva o il processo produttivo interessato dall’investimento;
  2. Gli investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni sono incentivati – in base all’entità del risparmio, misurata come sopra, rispettivamente al 15%, al 20% o al 25%;
  3. Gli investimenti sopra i 10 milioni e fino a 50 milioni (massimo importo agevolabile) prevedono un credito di imposta che varia tra il 5, il 10 e il 15% a seconda del risparmio energetico misurato come sopra.

«Nel caso delle Pmi c’è un elemento di ulteriore favore, rappresentato dalla possibilità di farsi riconoscere in aumento del credito d’imposta, fino ad un massimo di euro 10.000,00, le spese sostenute per l’ottenimento delle certificazioni rilasciate dal valutatore indipendente necessarie all’erogazione del beneficio», aggiunge Breida.

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi
energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato
dall’investimento.
L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi. (Fonte: Mimit)

Come fruire del credito di imposta nel 2024 e nel 2025: le scadenze da rispettare

L’agevolazione consiste in un credito di imposta in compensazione dell’F24 in unica soluzione entro la fine del 2025, con la possibilità di fruirne anche nel 2024 e comunque decorsi dieci giorni dalla comunicazione di fine investimento. Oltre la scadenza l’eccedenza viene compensata in cinque anni.

«La finalità del meccanismo di compensazione è molto chiara – spiega Breida – l’Italia sta lavorando per accelerare sulle rinnovabili e sulla trasformazione dei processi produttivi in un’ottica di maggiore sostenibilità».

Per fruire della detrazione del credito entro fine 2024, bisogna pagare almeno il 50% dell’importo complessivo entro fine anno e avere la consegna della macchina con il saldo entro aprile.

Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE. (Fonte: Mimit)

Potranno godere dell’agevolazione i progetti avviati da inizio 2024 e completati entro fine 2025. Ma la data finale dell’investimento è diversa a seconda dell’oggetto dello stesso investimento: per quanto riguarda i beni strumentali materiali e immateriali fa fede l’articolo 109 del Tuir. Per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, vale la data di fine lavori degli impianti. E per la formazione, la data di superamento dell’esame finale. Per gli impianti di energia rinnovabile, l’entrata in esercizio può avvenire fino a un anno dal completamento del progetto.

Transizione 5.0: la Babilonia dei documenti e i rischi di compliance per le imprese

E poi c’è il tema della documentazione: quella correlata all’incentivo per la Transizione 5.0 è effettivamente pesante. L’impresa deve inviare le informazioni relative al progetto, corredate da una perizia asseverata sugli obiettivi di risparmio energetico. Il Gse entro cinque giorni rende noto il credito di imposta relativo all’investimento a progetto. Entro 30 giorni da questa comunicazione l’impresa dovrà inviare un documento che attesti che sia stato versato un acconto di almeno il 20% dell’investimento previsto. Al Gse sono concessi altri cinque giorni per le verifiche. Ma la maggior parte degli obblighi per l’impresa scattano alla fine del processo di investimento (e comunque entro il 28 febbraio 2026): l’impresa trasmette una comunicazione che attesti il rispetto degli obblighi previsti dal Pnrr; una certificazione sul conseguimento dei risultati preventivati in fase di progetto, una nuova perizia asseverata che testimoni l’avvenuta interconnessione dei beni strumentali acquistati; e di un documento che attesti che il pagamento sia stato completato. E c’è un ulteriore tema. «L’oggetto della misura sono i beni – precisa Breida – e c’è la necessità di un’attestazione di un soggetto indipendente. Al riguardo, il decreto detta una serie di previsioni di dettaglio e amplia la platea dei soggetti certificatori».

Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione.

L’agevolazione riguarda i beni che consentono il risparmio e formazione delle competenze. Ma la legge non include nell’incentivo le spese per servizi – con il rischio di lasciare fuori le imprese che sono più indietro

Si è voluto attribuire valenza primaria a soluzioni tecnologiche innovative. «Il focus della misura è l’acquisito di beni e ciò rappresenta uno stimolo ad avviare o proseguire piani di trasformazione dei processi industriali in ottica green – dice Breida. Sono incluse nella misura le spese di formazione del personale e ciò è fondamentale in un’ottica di evoluzione complessiva dell’organizzazione. Sono invece escluse le spese per la consulenza, che resta comunque un valore aggiunto nel guidare le imprese a gestire in modo efficiente i meccanismi di fruizione dell’incentivo e nell’accompagnarle in percorsi di trasformazione strutturati». Pur essendo chiaro il focus del nuovo incentivo (sugli strumenti tecnologici che abilitino la transizione green e la formazione per il loro corretto funzionamento) forse quest’ultimo elemento rappresenta una pecca. Un incentivo anche per i servizi di consulenza avrebbe aiutato ad inquadrare questa transizione nell’ambito di processi più ampi di trasformazione industriale per le industrie che sono più indietro.














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